Abbiamo intervistato l’Avv. Donato Patera che ci ha spiegato il funzionato dell’ACF – Arbitro per le controversie Finanziarie.
Qual è la storia dell’ACF – l’Arbitro per le controversie Finanziarie e come si colloca tra gli strumenti di risoluzione delle controversie dell’ordinamento italiano?
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (detto, in breve, ACF) è stato istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed è attivo dal 9 gennaio 2017. È un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori ed intermediari, insorte nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento. L’ACF appartiene alla famiglia dei c.d. ADR (alternative dispute resolution) a cui è affidato il compito di assicurare rapida ed agevole soluzione delle controversie tra consumatori e professionisti; il tutto al di fuori delle aule di tribunale.
Il consumatore come sa se la controversia che lo riguarda può essere decisa nell’ambito di un procedimento ACF? In particolare, quali sono i requisiti oggettivi e soggettivi che l’utente deve tenere in considerazione?
Il Regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5 bis e 5 ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 detta espressamente all’art. 4 l’ambito di operatività dell’Arbitro. L’art. 4, comma 1, del Regolamento individua l’ambito delle competenze prendendo a riferimento le controversie tra investitori ed intermediari relative alla violazione, da parte di questi ultimi, degli “obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza” nella prestazione di servizi ed attività d’investimento a favore della propria clientela. Il limite massimo di valore della controversia è fissato in euro cinquecentomila. Il ricorso può essere presentato solo dagli investitori retail; cioè da coloro che non rientrano nella nozione di clienti professionali, ovvero di controparti qualificate ai sensi, rispettivamente, degli art. 6, comma 2 quater lett. d) e comma 2 quinquies e 2 sexies del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (detto, TUF).
Quando si sente parlare di “ricorso”, “controversia” o “azione legale”, il consumatore pensa automaticamente alle considerevoli spese legali che dovrà sostenere per far rispettare quelli che sono i propri diritti. A tal riguardo, la procedura in ACF che tipo di costi ha per l’Utente?
La procedura in seno all’ACF non ha costi per l’utente. Cosa diversa è se l’utente si rivolge ad un professionista per la proposizione del ricorso; in tal caso sono dovuti i compensi al professionista.
Concretamente, come si deposita un ricorso ACF? E’ necessario presentarsi di persona in “udienza”, o è possibile trasmettere la documentazione telematicamente?
Coerentemente con gli obiettivi posti dalla normativa di riferimento, il ricorso all’ACF si presenta online attraverso la compilazione di un apposito format disponibile sul sito web dell’ACF (www.acf.consob.it), seguendo un percorso guidato semplice ed intuitivo. La Segreteria tecnica dell’ACF valuta se il ricorso è ammissibile e ricevibile. In caso di esito positivo, la Segreteria tecnica lo trasmette tempestivamente all’intermediario; comunque, tutte le comunicazioni e gli atti del procedimento sono trasmessi attraverso il portale ACF, in tempo reale, sia al ricorrente che all’intermediario. L’attività della Segreteria è fondamentale, se non indispensabile per gli Arbitri, e tutto l’iter è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio. Completato l’iter procedimentale, quando cioè il fascicolo può dirsi completo, sarà sottoposto al Collegio dell’ACF per la decisione. Non è prevista la presenza delle parti.
Può proporci un esempio di una controversia che può essere oggetto di un procedimento ACF?
Per la maggior parte, i ricorsi attengono gli obblighi di correttezza nella valutazione di adeguatezza e appropriatezza. Molte sono le pronunce concernenti l’osservanza, da parte degli intermediari, delle regole in materia di verifica di adeguatezza (richiesta nell’ambito della presentazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli – c.d. servizi ad alto valore aggiunto) e di appropriatezza (imposta nello svolgimento degli altri servizi e attività di investimento – c.d. servizi esecutivi). Le pronunce, a tal proposito, riguardano sia la fase del processo estrinsecantesi nell’esecuzione del “test di adeguatezza o appropriatezza”, sia le fasi di profilatura della clientela e dei prodotti che, della prima, costituiscono presupposti necessari.
Se le istanze del Consumatore non sono accolte in sede di ricorso, è possibile ripresentare una nuova domanda per la stessa materia del contendere?
È indubbio che per gli stessi fatti non può essere riproposto ricorso all’ACF; tuttavia, il rigetto della domanda in sede di ACF non preclude la proposizione della stessa domanda innanzi all’Autorità Giudiziaria (Tribunale).
Costance Mastronunzio