Abbiamo intervistato l’Avv. Macrì Claudia per saperne di più sul bollo auto.
Avvocato, iniziamo dalle basi, che cosa è il bollo auto?
Il bollo auto è una tassa regionale automobilistica, che deve essere pagata annualmente da chi risulta proprietario di una o più automobili. L’importo dovuto dipende principalmente, dalla potenza del veicolo, espressa in kW oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. L’ammontare del tributo da versare annualmente può variare da una regione all’altra.
Ci sono categorie di persone o tipologie di autovetture che sono esenti dal pagamento del bollo auto?
La tassa non è dovuta nei casi di furto dell’auto, di vendita o di demolizione. Sono previsti diversi casi di esenzione come quelli di invalidità del proprietario dell’auto, l’appartenenza dell’automobile alla categoria delle auto storiche o di interesse collezionistico, il basso livello di inquinamento dell’auto (motore a metano, GPL, elettrico o ibrido).
La tassa del bollo auto si paga solo in Italia?
No. La tassa si paga anche in altri paesi europei, come Francia, Germania, Olanda, Spagna, etc. Tuttavia, l’Italia è l’unico Paese in Europa a tassare le automobili con una potenza superiore a 185 kW, con una cifra non indifferente di 20 euro per ogni kW di eccesso. Quindi, in Italia, il bollo auto è più caro rispetto alla media europea.
Entro quanto tempo si può richiedere il pagamento del bollo da parte della Regione?
Nel caso di bollo auto si applica la prescrizione breve triennale, il cui termine decorre dall’anno successivo alla scadenza, le pongo un esempio: se la Regione mi chiede nell’anno 2020 oppure 2021, il pagamento del bollo per l’annualità del 2016, io non dovrò computare l’anno 2016, ma dovrò iniziare a calcolare il termine prescrizionale dal 2017. Quindi in questo caso il bollo è prescritto perché sono ampiamente decorsi i tre anni.
Quali sono gli strumenti essenziali, che sono riconosciuti al cittadino per impugnare una illegittima richiesta di pagamento per il bollo auto?
Lo strumento è il ricorso alla Commissione Provinciale tributaria territorialmente competente, innanzi alla quale si potrà impugnare entro il termine di 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale oppure l’intimazione di pagamento, a seconda se viene emessa dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione, oppure dalle società Private, espressamente autorizzate con convenzione regionale. Il mancato pagamento del bollo può anche comportare la notifica del preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura, che dovrà essere impugnato se ad esempio, l’autovettura è necessaria per espletare l’attività lavorativa, se ricorrono cause di esenzione dal pagamento del bollo, oppure se ad esempio non viene specificata la targa o è decorso il termine triennale di prescrizione.
Ufficio stampa U.Di.Con.