Abbiamo intervistato l’Ing. Francesco Santangelo Head of Relations and Initiatives di Eni gas e luce per fare chiarezza sul super ecobonus.
Cos’è CappottoMio di Eni gas e luce?
CappottoMio è la proposta di Eni gas e luce per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici (condomini o abitazioni unifamiliari). Sfruttando le opportunità offerte in ambito ecobonus, sismabonus e, recentemente, Superbonus 110%, Eni gas e luce si impegna ad acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione. Eni gas e luce si avvale di una propria rete commerciale per assistere il cliente, di oltre 600 imprese partner su tutto il territorio nazionale e di professionisti di settore, grazie al recente accordo con Fondazione Inarcassa. Si affida inoltre ad Harley&Dikkinson per il supporto tecnico-operativo e di partner finanziari.
Maggiori dettagli si possono trovare sul sito di Eni gas e luce all’indirizzo www.enigaseluce.com\cappottomio
Cosa succede se in un Comune non c’è un’impresa in convenzione con Eni gas e luce?
Eni gas e luce si avvale anche di Consorzi d’impresa che possono operare su interi territori regionali.
A carico di chi è lo studio di fattibilità per un intervento in ambito ecobonus o sismabonus? Rientrerà nello sconto in fattura?
Lo studio di fattibilità è a carico del cliente/condominio e deve essere affidato a un professionista qualificato. Eni gas e luce mette comunque sempre a disposizione, attraverso le proprie imprese e i progettisti partner di CappottoMio, la predisposizione di tali studi, nel caso il condominio lo richieda non avendo a disposizione un suo progettista di fiducia. Qualora gli interventi vengano successivamente realizzati, gli oneri previsti per lo studio di fattibilità oppure, più in generale, per la progettazione possono essere “scaricati” nelle detrazioni fiscali previste e quindi inclusi nello sconto in fattura.
Come funziona per garantire la riduzione delle due classi energetiche previste per usufruire dell’agevolazione del 110%?
Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio (quello del Superbonus 110%), è obbligatoria la produzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) nella situazione ante e post intervento rilasciato da un professionista qualificato (di cui al punto 12 dell’Allegato A del decreto del Mise 6 agosto 2020) e redatto per l’intero edificio che certifichi che gli interventi previsti garantiscono il miglioramento di 2 classi energetiche.
Se il condominio decide di fare il cappotto termico, cosa comporta tale attività per i singoli condomini, ad esempio in merito agli infissi esterni? Sono costretti a sostituirli?
Per usufruire del Superbonus 110%, se l’APE (attestazioni di prestazione energetica) elaborate per l’edificio, ante operam e post operam, confermano già il miglioramento di due classi energetiche non è dunque necessario la sostituzione degli infissi. Qualora la sola installazione del cappotto termico non dovesse essere sufficiente al miglioramento delle due classi, si renderebbe necessario individuare ulteriori soluzioni migliorative, come ad esempio, la sostituzione di tutti gli infissi. Resta comunque sempre possibile, per il condomino che vuole sostituire i propri infissi, ottenere l’agevolazione del superbonus 110% purché i lavori di sostituzione degli stessi vengano all’interno del periodo di inizio e fine dei lavori di esecuzione del cappotto termico (intervento trainante su parti comuni del condominio). L’intervento di sostituzione degli infissi rientra nei cosiddetti “interventi trainati” ovvero che, se uniti al cappotto termico, possono garantire il doppio miglioramento di classe energetica e quindi la possibilità di usufruire del Superbonus 110%.
Ufficio Stampa U.Di.Con.