Per molti italiani la pandemia, con la relativa chiusura di quasi tutte le attività e la cassa integrazione in deroga, è stato un duro colpo che ha generato ovviamente preoccupazioni legate alla gestione delle spese familiari e le rate relative al pagamento della propria abitazione.
Per fare un po’ di chiarezza sui punti contenuti all’interno dei complicati DPCM tanto di moda in questo momento, è bene innanzitutto evidenziare i decreti di riferimento che vanno a regolamentare soprattutto la parte relativa al mondo bancario: il Decreto-legge 9 marzo 2020 art 26; il Decreto-legge 17 marzo 2020 art. 54 e il Decreto MEF del 25 marzo 2021.
Il primo in particolare, permette ad alcune categorie di cittadini di poter accedere al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ma chi potrà accedere a questo Fondo e con quali requisiti? Potranno farne richiesta i titolari di un mutuo relativo all’acquisto di un immobile adibito a prima casa, ma a condizione che il valore del mutuo non superi i 250.000,00 €. Non tutti poi ne potranno beneficiare ma solo quelli che rientrano in queste particolari situazioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale; sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi; riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi (la riduzione deve essere pari almeno al 20% delle ore complessive); liberi professionisti e lavoratori autonomi che dimostrino una perdita del fatturato di almeno il 33% nel trimestre successivo al 21/02/2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (tali soggetti possono accedere al beneficio in virtù del Decreto Cura Italia, fino al 17/12/2020).
Nel caso di cointestatari è necessario che i requisiti vengano rispettati da almeno uno dei due, mentre in caso di eredi oltre a rispettare i requisiti, essi devono aver accettato l’eredità e trasferito la residenza presso l’immobile per cui si chiede la sospensione del mutuo.
È stata inoltre prevista una durata per la sospensione, pertanto se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi, allora la sospensione del mutuo sarà intorno ai 6 mesi, 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi e 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Insomma, se da una parte il Governo ha subito adottato delle misure per andare incontro alle famiglie, d’altro canto ci sono cittadini che sono stati messi in cassa integrazione in deroga ma che allo stesso tempo hanno acquistato prima dell’emergenza un immobile, avendo pertanto l’accettazione del mutuo in sospeso. Per questi soggetti, con le pratiche in stand by, abbiamo chiesto all’Abi di fare particolarmente attenzione, da parte nostra inoltre c’è la completa disponibilità ad assisterli, segnalando ogni problematica.
Denis Nesci